07/11/14

DIFENDIAMOCI DAI CONTRATTI ATTIVATI NON RICHIESTI


                                      NUOVA LEGGE A TUTELA DEL CONSUMATORE

Con molta probabilità avrete avuto la disavventura di trovarvi attivati servizi extra o addirittura contratti senza aver firmato nulla.
Questo “Inconveniente” accade principalmente con i cosiddetti “contratti a distanza” attivabili senza la presenza fisica delle parti, via internet, per telefono, via fax, etc.
Il primo consiglio, individuate sempre con chiarezza chi è l'interlocutore, sia esso soggetto fisico o sito internet) chiedete e ricercate informazioni quali nomi/referenti, telefono, fax e cosa importantissima indirizzo pec (ormai obbligatorio per tutte le aziende di qualsiasi settore e costituzione sociale, comprese le ditte individuali), verificate dati privacy e regolamento delle vendite (questo sopratutto sui siti internet). State sempre attenti a ciò che vi dicono, se necessario fatevelo ripetere più volte .Consigliate alle persone anziane di non fare contratti telefonici ma di rimandare l'eventuale contatto quando con loro vi sarà una persona fidata (figli, nipoti, vicini, ecc) che possano dialogare più attentamente con certi furboni.

Detto questo finalmente anche la legge si è data una mossa

dal giugno 2014 (con l'entrata in vigore del D.lgs.21/2014 di recepimento della Direttiva 2011/83/UE) è stato modificato il Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005) e sono aumentate le tutele riguardo a queste sottoscrizioni indebite. Oggi, quindi, è oggettivamente più difficile, almeno in teoria, incappare in queste spiacevoli esperienze.

Con questa normativa tutti i contratti di servizi non richiesti, ovvero tutti i contratti attivati senza la consapevolezza del consumatore. Ma anche, sono cancellabili, i contratti laddove l'assenso sia stato carpito grazie all'inganno, in assenza di informazioni essenziali o sulla base di informazioni ambigue e parziali.
Ancora di più l'attenzione del consumatore gioca un ruolo fondamentale per riconoscere ed evitare le trappole, per quanto possibile. Tutto dipende dalla conoscenza che si ha dei propri diritti e delle regole che i venditori devono rispettare.
Un altro elemento importante è la verifica del Prezzo del bene o servizio e costi aggiuntivi: se alla stipula del contratto viene espressamente affermato l'obbligo per il consumatore di pagare un valore aggiunto (per trasporto. Installazione, ecc), questo importo/valore, comprensivo di imposte- deve essere chiaramente esposto (per i contratti via internet) o comunicato (per i contratti telefonici) PRIMA che il consumatore inoltri o confermi l'ordine. Non sono dovuti dal consumatore costi non preventivamente comunicati.
Se è impossibile calcolare ragionevolmente il prezzo o cambiate fornitore oppure chiedete espressamente l'esistenza ed il valore di questi costi.

La nuova normativa cosa prevede nell'istituzione dei contratti e vendita? Alcuni esempi diretti:

acquisti internet:
Nel caso si intendesse acquisire un servizio tramite internet, fatto salvo le indicazioni iniziali del caso, se questo è fruibile tramite un semplice cliccando su un'icona o premendo un pulsante, vi deve essere chiaramente riportato sull'icona stessa o sul pulsante l'avviso che la sottoscrizione comporta l'obbligo di pagare. In caso contrario non ci saranno vincoli contrattuali per il consumatore.

Contratti telefonia ed altri servizi
Nel caso della telefonia mobile il prezzo finale, del contratto) che vi devono comunicare e dovreste sottoscrivere, deve contenere e rappresentare i costi TOTALI del periodo di fatturazione , comprensivo di tutte le voci eventualmente aggiuntive al mero valore del bene/servizio. Se c'è una tariffa fissa il prezzo totale equivale ai costi mensili totali. Nei contratti telefonici l'offerta/contratto viene inviato ovviamente dopo l'adesione verbale (cd. vocal order) ed è vincolante solo DOPO esser stato sottoscritto. La sottoscrizione, oltre che su cartaceo, può avvenire anche a distanza, utilizzando la firma digitale.


Promozioni, sconti
nel caso di promozioni deve sempre essere esplicita l'entità dello sconto, delle riduzioni e l'eventuale limite temporale di validità.

In sostanza e in modo chiaro, per qualsiasi servizio acquisto in qualsiasi forma, lo stesso deve essere esplicito, ovvero non far pensare o indurre l'idea che lo stesso sia gratutito in totale o in parte (costi aggiuntivi), quando realmente la situazione sarà opposta ovvero l'utente dovrà pagare o apgare di più costi non esplicitati chiaramente. NON dev deve essere assolutamente data l'idea che il contratto sia gratuito quando questo non lo è, ne totalmente ne parzialmente. su questo punto non ci devono essere ingannevolezza, ambiguità o fraintendimenti.


Altri elementi essenziali di un contratto/acquisto

Durata del contratto, termini di consegna, condizioni di pagamento: queste informazioni devono essere tutte fornite PRIMA della sottoscrizione. Inoltre deve essere indicato Se c'è o meno un rinnovo tacito alla scadenza, e quali siano le modalità di recesso anticipato.
Se c'è una durata minima collegata ad una promozione particolare essa va specificata, insieme alle modalità di rescissione alla scadenza.

Si ricorda che per legge per i contratti di telecomunicazione (pay tv, telefonia, etc.) NON possono essere imposti vincoli temporali quando l'utente decide di recedere anticipatamente, caso in cui il gestore dovrà ottemperare entro 30 giorni (si veda il decreto Bersani Dl 7/2007).

Recesso
Per tutti gli acquisti del consumatore non effettuati in locali commerciali (per es. in negozio), ci sono ad oggi 14 giorni (solari) per recedere, ovvero per annullare il contratto perché ci si ripensa, senza giustificazione. Le informazioni sull'esistenza di tale diritto e su come esercitarlo (o, per contro, dell'inesistenza dello stesso, nei casi ammessi dalla legge) devono essere date PRIMA che il contratto si attivi. Dal giugno 2014 il venditore può adempiere a questo obbligo consegnando un prospetto informativo redatto secondo uno schema predisposto (allegato I D.lgs.21/2014) e un modulo precompilato che si può utilizzare.
Il consumatore deve essere informato anche sui costi a suo carico in caso di esercizio del recesso, se è stata chiesta l'attivazione del contratto prima che sia decorso il termine utile (14 giorni).
Se non vengono date le suddette informazioni il contratto è valido ma il recesso è possibile entro un anno.

Conferma dell'acquisto
Il venditore è tenuto a dare conferma dell'avvenuta conclusione del contratto non più tardi del momento della consegna del bene oppure prima che l'esecuzione del servizio abbia inizio. La conferma comprende anche la consegna delle condizioni contrattuali (se non già avvenuta).






VEDIAMO ROA COME OEPRARE IN CASO DI ATTIVAZIONI CONTRATTI NON RICHIESTI

Nel caso di contratti di beni, servizi, acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento e contenuto digitale, la legge è molto chiara e semplice ovvero esonera il consumatore dall'obbligo di pagare. La sua mancata risposta o contestazione della fornitura del bene e/o servizio non pregiudica questa facoltà, perché per legge NON costituisce consenso alla stessa.
E' comunque sempre buona norma, per la vostra futura tutela, contestare di non aver mai richiesto la fornitura né sottoscritto alcun ordine o contratto, diffidando il venditore dall'avanzare richieste. Nel caso vi fosse, nel frattempo, consegnata della merce, nella diffida si inviti il venditore a ritirarla a sue spese.

Casi specifici:

contratto telefonico
Inviare la contestazione ad ambedue i soggetti, vecchio gestore e nuovo, con intimazione ad annullare il contratto e ripristinare la situazione precedente.
Se non si ottengono risultati, è bene rivolgersi al CORECOM della propria Regione presentando sia la richiesta di fissazione di un incontro di conciliazione (con modulo UG, convocando ambedue i gestori) sia la richiesta di intervento d'urgenza (modulo GU5).
In questi casi sono previsti indennizzi forfettari variabili a seconda del problema riscontrato fino a 100 euro giorno (per specifici casi). Il rimborso dovrebbe scattare in automatico, ma è di solito necessario farne fatta richiesta nella contestazione e sull'istanza di conciliazione.

contratti di energia elettrica e gas
Anche in caso di attivazione indebita di un contratto di fornitura di gas o energia elettrica occorre attivarsi per ripristinare la situazione precedente.
Lo si può fare utilizzando una particolare procedura di reclamo messa a punto dall'Autorità garante dell'energia e del gas (Delibera 153/2012).