NUOVA LEGGE A TUTELA DEL CONSUMATORE
Con molta probabilità avrete avuto la
disavventura di trovarvi attivati servizi extra o addirittura
contratti senza aver firmato nulla.
Questo “Inconveniente”
accade principalmente con i cosiddetti “contratti a distanza”
attivabili senza la presenza fisica delle parti, via internet, per
telefono, via fax, etc.
Il primo consiglio, individuate sempre
con chiarezza chi è l'interlocutore, sia esso soggetto fisico o sito
internet) chiedete e ricercate informazioni quali nomi/referenti,
telefono, fax e cosa importantissima indirizzo pec (ormai
obbligatorio per tutte le aziende di qualsiasi settore e costituzione
sociale, comprese le ditte individuali), verificate dati privacy e
regolamento delle vendite (questo sopratutto sui siti internet).
State sempre attenti a ciò che vi dicono, se necessario fatevelo
ripetere più volte .Consigliate alle persone anziane di non fare
contratti telefonici ma di rimandare l'eventuale contatto quando con
loro vi sarà una persona fidata (figli, nipoti, vicini, ecc) che
possano dialogare più attentamente con certi furboni.
Detto
questo finalmente anche la legge si è data una mossa
dal
giugno 2014 (con l'entrata in vigore del D.lgs.21/2014 di
recepimento della Direttiva 2011/83/UE) è stato modificato il Codice
del Consumo (D.lgs. 206/2005) e sono aumentate le tutele riguardo a
queste sottoscrizioni indebite. Oggi,
quindi, è oggettivamente più difficile, almeno in teoria, incappare
in queste spiacevoli esperienze.
Con
questa normativa tutti i contratti di servizi non
richiesti, ovvero tutti i contratti attivati senza la
consapevolezza del consumatore. Ma anche, sono cancellabili, i
contratti laddove l'assenso sia stato carpito grazie all'inganno, in
assenza di informazioni essenziali o sulla base di informazioni
ambigue e parziali.
Ancora di più l'attenzione del consumatore
gioca un ruolo fondamentale per riconoscere ed evitare le trappole,
per quanto possibile. Tutto dipende dalla conoscenza che si ha dei
propri diritti e delle regole che i venditori devono rispettare.
Un
altro elemento importante è la verifica del Prezzo del bene
o servizio e costi aggiuntivi: se alla stipula del contratto
viene espressamente affermato l'obbligo per il consumatore di pagare
un valore aggiunto (per trasporto. Installazione, ecc), questo
importo/valore, comprensivo di imposte- deve essere chiaramente
esposto (per i contratti via internet) o comunicato (per i
contratti telefonici) PRIMA che il consumatore inoltri o
confermi l'ordine. Non sono dovuti dal
consumatore costi non preventivamente comunicati.
Se è
impossibile calcolare ragionevolmente il prezzo o cambiate fornitore
oppure chiedete espressamente l'esistenza ed il valore di questi
costi.
La nuova normativa cosa prevede
nell'istituzione dei contratti e vendita? Alcuni esempi diretti:
acquisti internet:
Nel caso si
intendesse acquisire un servizio tramite internet, fatto salvo le
indicazioni iniziali del caso, se questo è fruibile tramite un
semplice cliccando su un'icona o premendo un pulsante, vi deve essere
chiaramente riportato sull'icona stessa o sul pulsante l'avviso che
la sottoscrizione comporta l'obbligo di pagare. In caso
contrario non ci saranno vincoli contrattuali per il consumatore.
Contratti telefonia ed altri servizi
Nel caso della telefonia mobile il
prezzo finale, del contratto) che vi devono comunicare e dovreste
sottoscrivere, deve contenere e rappresentare i costi TOTALI del
periodo di fatturazione , comprensivo di tutte le voci eventualmente
aggiuntive al mero valore del bene/servizio. Se c'è una tariffa
fissa il prezzo totale equivale ai costi mensili totali. Nei
contratti telefonici l'offerta/contratto viene inviato ovviamente
dopo l'adesione verbale (cd. vocal order) ed è vincolante solo DOPO
esser stato sottoscritto. La sottoscrizione, oltre che su cartaceo,
può avvenire anche a distanza, utilizzando la firma
digitale.
Promozioni, sconti
nel caso di promozioni
deve sempre essere esplicita l'entità dello sconto, delle riduzioni
e l'eventuale limite temporale di validità.
In
sostanza e in modo chiaro, per qualsiasi servizio acquisto in
qualsiasi forma, lo stesso deve essere esplicito, ovvero non far
pensare o indurre l'idea che lo stesso sia gratutito in totale o in
parte (costi aggiuntivi), quando realmente la situazione sarà
opposta ovvero l'utente dovrà pagare o apgare di più costi non
esplicitati chiaramente. NON dev deve essere assolutamente data
l'idea che il contratto sia gratuito quando questo non lo è, ne
totalmente ne parzialmente.
su questo punto non ci devono essere ingannevolezza, ambiguità
o fraintendimenti.
Altri elementi essenziali di un
contratto/acquisto
Durata del contratto, termini di
consegna, condizioni di pagamento: queste informazioni
devono essere tutte fornite PRIMA della sottoscrizione. Inoltre deve
essere indicato Se c'è o meno un rinnovo tacito alla scadenza, e
quali siano le modalità di recesso anticipato.
Se c'è una durata
minima collegata ad una promozione particolare essa va specificata,
insieme alle modalità di rescissione alla scadenza.
Si
ricorda che per legge per i contratti di telecomunicazione (pay tv,
telefonia, etc.) NON possono essere imposti vincoli temporali quando
l'utente decide di recedere anticipatamente, caso in cui il gestore
dovrà ottemperare entro 30 giorni (si veda il decreto Bersani Dl
7/2007).
Recesso
Per tutti gli
acquisti del consumatore non effettuati in locali commerciali (per
es. in negozio), ci sono ad oggi 14 giorni (solari) per recedere,
ovvero per annullare il contratto perché ci si ripensa, senza
giustificazione. Le informazioni sull'esistenza di tale diritto e su
come esercitarlo (o, per contro, dell'inesistenza dello stesso, nei
casi ammessi dalla legge) devono essere date PRIMA che il contratto
si attivi. Dal giugno 2014 il venditore può adempiere a questo
obbligo consegnando un prospetto informativo redatto secondo uno
schema predisposto (allegato I D.lgs.21/2014) e un modulo
precompilato che si può utilizzare.
Il consumatore deve essere
informato anche sui costi a suo carico in caso di esercizio del
recesso, se è stata chiesta l'attivazione del contratto prima che
sia decorso il termine utile (14 giorni).
Se non vengono date le
suddette informazioni il contratto è valido ma il recesso è
possibile entro un anno.
Conferma dell'acquisto
Il
venditore è tenuto a dare conferma dell'avvenuta conclusione del
contratto non più tardi del momento della consegna del bene oppure
prima che l'esecuzione del servizio abbia inizio. La conferma
comprende anche la consegna delle condizioni contrattuali (se non già
avvenuta).
VEDIAMO ROA COME OEPRARE IN CASO DI
ATTIVAZIONI CONTRATTI NON RICHIESTI
Nel caso di contratti di beni,
servizi, acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento e contenuto
digitale, la legge è molto chiara e semplice ovvero esonera il
consumatore dall'obbligo di pagare. La sua mancata risposta o
contestazione della fornitura del bene e/o servizio non pregiudica
questa facoltà, perché per legge NON costituisce consenso alla
stessa.
E' comunque sempre buona norma, per la vostra futura
tutela, contestare di non aver mai richiesto la fornitura né
sottoscritto alcun ordine o contratto, diffidando il venditore
dall'avanzare richieste. Nel caso vi fosse, nel frattempo, consegnata
della merce, nella diffida si inviti il venditore a ritirarla a sue
spese.
Casi specifici:
contratto
telefonico
Inviare la contestazione ad ambedue i
soggetti, vecchio gestore e nuovo, con intimazione ad annullare il
contratto e ripristinare la situazione precedente.
Se non si
ottengono risultati, è bene rivolgersi al CORECOM della propria
Regione presentando sia la richiesta di fissazione di un incontro di
conciliazione (con modulo UG, convocando ambedue i gestori) sia la
richiesta di intervento d'urgenza (modulo GU5).
In questi casi
sono previsti indennizzi forfettari variabili a seconda del problema
riscontrato fino a 100 euro giorno (per specifici casi). Il rimborso
dovrebbe scattare in automatico, ma è di solito necessario farne
fatta richiesta nella contestazione e sull'istanza di
conciliazione.
contratti di energia elettrica e
gas
Anche in caso di attivazione indebita di un contratto
di fornitura di gas o energia elettrica occorre attivarsi per
ripristinare la situazione precedente.
Lo si può fare
utilizzando una particolare procedura di reclamo messa a punto
dall'Autorità garante dell'energia e del gas (Delibera 153/2012).